Applicazione del D. Lgs. n. 201/2022, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"


Con l'entrata in vigore, il 31/12/2022, del D. Lgs. 23/12/2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il Legislatore, al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha disposto che le P.A. debbano procedere alla pubblicazione tempestiva sul proprio sito istituzionale di una serie di atti, da trasmettere contestualmente all’ANAC.

L’Autorità provvederà alla loro pubblicazione sul proprio portale telematico, in un’apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL". 
 

Tale obbligo concerne:

  • le deliberazioni di cui all’art. 10, co. 5 (delibera di istituzione di un servizio di interesse economico generale di livello locale),
  • le relazioni di cui all’art. 14, co. 3 (relazione, antecedente all'avvio della procedura di affidamento di un SPL, contenente le valutazioni giustificative della scelta della modalità di gestione del servizio),
  • le deliberazioni di cui all’art. 17, co. 2 (deliberazione con qualificata motivazione per l'affidamento in house di un SPL per un importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici),
  • le relazioni di cui all’art. 30, co. 2 (relazione annuale di ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica) e il contratto di servizio dei relativi SPL.
     

In sede di prima applicazione della disciplina, l'Amministrazione Comunale, con  deliberazione C.C. n. 35 del 18/12/2023, ha provveduto a definire il perimetro della ricognizione ex art. 30, co. 2 con riferimento ai servizi gestiti alla data del 31/12/2022.

 

L'art. 37, co. 1 lett. h) del medesimo D. Lgs. n. 201/2022 ha abrogato la precedente normativa in materia di affidamenti dei SPL a rilevanza economica, e, in particolare, l'art.  34, co. 20 del D. L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221, che disponeva: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste ".

 

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